APE: quando è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato prestazione energetica APE, è lo strumento di controllo delle prestazioni energetiche degli edifici, in quali occasioni è obbligatorio?

L’APE è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. Ha preso il posto dell’ACE, attestato di certificazione energetica, con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.

Con questo documento è possibile informarsi sul consumo energetico di un immobile e verificare il reale valore dell’edificio. Con l’attestato il tecnico abilitato può fornire anche dei consigli su come intervenire per ottenere un maggior risparmio energetico.

L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio. Il documento viene aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica. In caso di mancato rispetto delle disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

L’art. 6 dichiara che l’APE va rilasciato per edifici/unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono avere un APE prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato deve essere prodotto a cura del costruttore. L’APE di edifici esistenti, deve essere invece prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

Una copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere allegata:

  • ai contratti di compravendita immobiliare;
  • agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
  • ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola.

In caso di omessa dichiarazione le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (dai 3.000 ai 18.000 euro). La sanzione varia da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità inferiori a tre anni.

Non è obbligatorio presentare l’APE in caso di rinnovo del contratto di locazione a colui il quale fosse già locatario del bene in virtù di un contratto in vigore alla data del 6 giugno 2013.

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