L’Agenzia delle Entrate spiega come deve essere considerato una lampada o in generale apparecchio di illuminazione rispetto ai bonus mobili destinati a chi ristruttura una residenza.
Gli oggetti nuovi e funzionanti finalizzati all’illuminazione degli appartamenti, come per esempio le lampade, non devono essere considerati un complemento di arredo e rientrano quindi tra i beni ammessi al bonus mobili per le ristrutturazioni edilizie.
La chiarificazione è stata resa necessaria alla luce di una frase di dubbia interpretazione scritta nella guida ai bonus mobili, che afferma la possibilità di detrarre le spese per l’acquisto di lampade per arredare un immobile appena ristrutturato.
Gli apparecchi di illuminazione rientrano quindi tra i beni ammessi ai bonus, diversamente dai complementi di arredo, dalle porte, le tende e la pavimentazione, che non usufruiscono di alcuna agevolazione.
Altri acquisti agevolabili sono i letti, gli armadi, le librerie, le cassettiere, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i divani e poltrone, i comodini, le credenze, i materiassi e altri oggetti elencati nella guida ai bonus mobili.
Tuttavia, non tutti le lampade e dispositivi per l’illuminazione non sono considerati complementi di arredo: tra gli acquisti la quale spesa non è detraibile ci sono gli oggetti per l’illuminazione di secondo uso, di modernariato o di antiquariato, anche se funzionanti.
Non beneficiano inoltre dei bonus mobili le lampade e gli apparecchi per l’illuminazione nuovi, ma che hanno una funzione esclusivamente estetica, e quindi inadatti per generare illuminazione.
La Legge di Stabilità 2014 ha confermato la proroga dei bonus mobili fino al 31 dicembre 2014.
Le detrazioni relative alle ristrutturazioni edilizie, pari al 50%, e all’ecobonus del 65% per il risparmio energetico saranno invece attive per i prossimi 2 anni, con una progressiva diminuzione delle aliquote fino al 36%.