Secondo la normativa attuale, la caldaia domestica deve essere controllata periodicamente, in particolar modo per quanto riguarda i fumi della combustione.
Il DPR 16 aprile 2013, n. 74 stabilisce la necessitò di controlli periodici per quanto riguarda gli impianti termici e di climatizzazione invernale ed estiva.
Tra questi sistemi rientrano le caldaie, che devono essere controllate in base a termini temporali precisi e associate a uno specifico libretto di impianto (obbligatorio dal 15 ottobre 2014).
Tale prassi permette di tenere sotto controllo il funzionamento della caldaia e di limitare i consumi e l’inquinamento ambientale.
La verifica tecnica degli impianti temici comprende sia la manutenzione dei vari elementi che compongono la caldaia, sia l’esame dei fumi della caldaia: la concentrazione di CO, l’indice di fumosità e le proprietà di combustione.
Tali verifiche dovranno essere eseguite ogni due anni, per quanto riguarda gli impianti domestici di riscaldamento e climatizzazione superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza a combustibile liquido o solido.
Invece, gli impianti domestici di potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW a gas metano o GPL necessitano di verifiche quadriennali.
Per tutti i comuni italiani con oltre 40 mila abitanti, il controllo dei fumi e del funzionamento delle caldaie è gestito dallo Sportello Energia del Comune o Provincia.
Il controllo dei fumi di combustione, come di tutti gli altri componenti della caldaia, deve essere eseguito da un operatore abilitato: un manutentore o un installatore che possegga i requisiti richiesti dalla legge per operare su impianti termici e di climatizzazione estiva o invernale.
Gli esiti delle verifiche periodiche dovranno essere riportati nel libretto d’impianto, più specificatamente nella parte pertinente al rapporto di controllo di efficienza energetica, che dovrà essere sottoscritto dall’operatore abilitato.