Cambio caldaia: scarico a parete o tetto

Scarico a parete o tetto nel caso di cambio caldaia – Il Ministero dello Sviluppo Economico diffonde una nuova interpretazione dell’art. 17 bis della Legge n° 90 del 3 agosto 2013, riguardante lo scarico a parete in caso di cambio caldaia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha discusso l’articolo 17 bis della Legge introdotta quest’estate sulle limitazioni dello scarico a parete per caldaie.

 

La lettera di chiarimento del Ministero sulla norma n° 90 del 3 agosto 2013 definisce i requisiti minimi che devono possedere i generatori e tutti i casi in cui è concesso lo scarico a parete.

E’ possibile scaricare a parete quando le caldaie in sostituzione degli esistenti, in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile, hanno un rendimento termico uguale o maggiore   a 90+2log (Pn).

 

Sarà concesso lo scarico a parete anche se le caldaie appartengono alle classe 4 o 5 di emissione NOX (previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502).

 

La nuova interpretazione chiarifica che lo scarico a parete è permesso se la caldaia è stata sostituita  prima del 1 settembre 2013, nel caso in cui scaricava già a parete nel rispetto delle norme vigenti in quel periodo, o se la caldaia possedeva scarico in canna collettiva ramificata.

Quando si cambia la caldaia e’ consentito lo scarico a parete anche nei casi di sostituzioni degli impianti termici finalizzati alla riqualificazione energetica, sempre messi in atto prima del 1 settembre 2013.

Quando lo stato dell’edificio non consente di scaricare dal tetto, per impossibilità tecnica o per incompatibilità con le norme regionali, nazionali o comunali di tutela della struttura, è possibile scaricare a parete.

 

Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

 b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari”);

prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;

lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).

 

Non compare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.

 

 

You May Also Like