Condizionatore sul ballatoio, quando è vietato

L’installazione di un condizionatore sul ballatoio non deve penalizzare gli altri condomini.

La Corte di Cassazione vieta i condizionatori sul ballatoio se impedisce agli altri condomini l’installazione di un analogo apparecchio. La sentenza ribadisce quindi il principio di pari utilizzo delle parti comuni del condominio.

Il caso ha visto l’amministratore di un condominio ricorrere al giudice di pace per rimuovere un condizionatore installato sul ballatoio. L’amministratore ha vinto e ottenuto la sentenza di rimozione dell’apparecchiatura esterna dell’impianto.

I condomini hanno impugnato la sentenza e fatto ricorso in tribunale, che ha però confermato la sentenza. La coppia si è infine rivolta alla Cassazione lamentando “la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

L’ordinanza n. 17400/2017 depositata il 13 luglio dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini”.

L’apposizione dell’impianto di condizionamento sulle parti comuni è ammessa in via generale. Questa deve però avvenire nel rispetto di tutta una serie di adempimenti.

In questo caso le risultanze acquisite avevano evidenziato come l’impianto realizzato occupasse il 60% della superficie disponibile sul ballatoio. In questo modo era quindi impedita l’installazione di analoghi apparecchi da parte degli altri condomini del piano.

Senza consenso degli altri condomini, per la Cassazione l’installazione costituiva una lesione del loro diritto al pari utilizzo del ballatoio.

I giudici non hanno ritenuto pertinente neppure sul punto la giurisprudenza in materia di uso turnario dei beni comuni. Il carattere non transitorio dell’installazione avrebbe infatti definitivamente alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento del ballatoio.

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