Quando si abita in un condominio, la necessità di installare un condizionatore deve fare i conti con una serie di regolamenti da rispettare.
L’installazione di un condizionatore in condominio può essere soggetta a autorizzazioni o divieti. Maggiori problemi si possono avere se l’unica opzione possibile è quella di utilizzare la facciata dello stabile. Non sempre l’assemblea condominiale può dare l’autorizzazione per l’installazione.
Prima di installare un condizionatore in un condominio è importante innanzitutto fare attenzione alle normative che tutelano l’estetica degli edifici. La mancanza di norme specifiche obbliga i condomini a far riferimento ai limiti individuati dalla giurisprudenza nel corso degli anni.
Qualora il regolamento condominiale vietasse l’installazione di condizionatori condomino deve ottenere il consenso all’unanimità di tutti gli altri condomini. Nel caso in cui non ci fossero divieti, qualsiasi intervento che possa interferire con il bene comune e che venisse posto al servizio esclusivo dell’unità immobiliare deve comunque avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’art. 1122 c.c..
Il primo ostacolo al posizionamento dell’unità esterna sulla facciata dell’edificio è l’eventuale lesione al decoro architettonico. Il decoro architettonico è considerato un bene comune. Per questo motivo il condomino deve salvaguardarne il mantenimento indipendentemente dalla validità estetica delle variazioni che s’intendono apportare.
L’installazione non deve inoltre essere un impedimento per il pari uso da parte degli altri condomini della cosa comune. Con “pari uso” si intende l’astratta possibilità per tutti i condomini di poter utilizzare il bene comune.
Il condomino deve infine impegnarsi a garantire la sicurezza strutturale dell’edificio. L’impianto deve essere dotato di misure ad hoc volte ad evitare il rischio di esplosioni, incendi e simili disastri. Inoltre non deve facilitare l’ingresso di ladri negli appartamenti privati o nei beni condominiali.
L’installazione di un impianto di condizionamento, del singolo condomino, sulla facciata dello stabile condominiale può ritenersi legittima rispettando questi limiti.