Quando si decide di installare un condizionatore in un condominio è importante fare attenzione alle normative che tutelano l’estetica degli edifici. L’installazione può essere soggetta a autorizzazioni o divieti e, inoltre, non sempre può essere messa in atto senza chiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
La mancanza di norme specifiche sull’installazione di impianti di condizionamento obbliga a far riferimento ai limiti individuati da dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni.
Nel caso in cui il regolamento di condominio vietasse l’installazione di condizionatori nell’edificio condominiale il condomino deve ottenere il consenso all’unanimità di tutti gli altri condomini per poter installare l’impianto.
Nel caso in cui non ci sia un divieto espresso, chi vuole installare un climatizzatore è obbligato a garantire il pari uso della cosa comune a tutti i condomini, a la sicurezza e la statica dell’edificio e il rispetto del decoro architettonico.
Con “pari uso” si intende l’astratta possibilità per tutti i condomini di poter utilizzare il bene comune, ossia i motori installati sulla parete condominiale, nel modo che maggiormente li aggrada, fermi restando i limiti qualitativi e quantitativi indicati dall’articolo 1102 del codice civile.
Il condomino deve inoltre garantire non solo la sicurezza strutturale dell’edificio, ma anche rispetto ai pericoli di scoppi, incendi e simili disastri, oltre che rispetto all’ingresso di ladri negli appartamenti privati o nei beni condominiali.
Per quanto riguarda la tutela del decoro architettonico dell’edifici, nel caso in cui l’unità esterna del condizionatore non possa essere collocata su un balcone o un terrazzo privato, l’installazione dei motori sul muro comuno non deve andare a violare l’estetica dell’edificio “costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (art. 1120 cod. civ.)