Quando negli immobili storici l’installazione di climatizzatori compromette il vincolo di tutela.
Con la sentenza n. 1942/2015 depositata il 16 aprile, il Consiglio di Stato ha stabilito il “generale criterio di logica e di esperienza”, secondo il quale i beni culturali non sono connotati dal requisito della visibilità.
Nella sentenza si legge che : “Salvo che non sia diversamente stabilito, i palazzi storici – che usualmente identificano un complesso unitario, quand’anche formato da successive stratificazioni e addizioni – devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l’esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti”.
In caso contrario, il veicolo non potrebbe più essere definito “storico”, dal momento che la storicità si riferisce al valore testimoniale dell’unità complessiva del manufatto.
La situazione presa in esame è quella di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, dove un’unità esterna per il condizionamento è stata installata nel cortile annesso al palazzo tutelato.
Questa particolare sentenza ha stabilito che gli interventi di installazione del condizionatore richiedevano il rilascio della ”preventiva autorizzazione dell’art. 21 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo”.
Il Consiglio di Stato ha osservato come la visibilità del cortile in cui era stato installato il condizionatore, non poteva essere un criterio per sottoporre il cortile a regime vincolistico.
Il requisito di visibilità, infatti, riguarda i peni paesaggistici, ma non quelli culturali, che possono essere vincolati prescindendo dalla percezione che si ha dell’edificio all’esterno.