Un condizionatore installato sul muro perimetrale non compromette l’estetica del complesso condominiale se l’ingombro causato dalla macchina moto-condensante è minimo.
Anche il condizionatore infatti deve sottostare a delle regole che disciplinano la sua installazione, al fine di tutelare il decoro architettonico dell’edificio in cui avviene l’installazione e il diritto di uso della parte comune da parte dei condomini.
A seconda della grandezza della macchina moto-condensante è importante adottare alcune precauzioni, soprattutto per quanto riguarda le modalità di installazione.
L’unità esterna del condizionatore può essere installata su un balcone o un terrazzo privato, ma anche sulle parti comuni di un edificio condominiale, purché non ne comprometta la destinazione o limiti l’uso della parte agli altri condomini.
Per capire quando effettivamente l‘installazione è a norma, ci sono delle specifiche normative che esplicitano quando si impedisce il pari uso e quando si altera la destinazione della parte in comune.
In particolare, l’alterazione della destinazione avviene nel momento in cui l’installazione del condizionatore rende impossibile o pregiudica in maniera rilevante la funzione e lo scopo originario della parte in comune.
I climatizzatori installati sul muro comune del condominio non risultano problematici se l’ingombro dell’impianto risulta minimo e se l’unità esterna non pregiudica la sicurezza e il decoro dell’edificio.
Infine, l’impianto di condizionamento non deve alterare la funzione di sostegno del muro in comune, di delimitazione perimetrale e di protezione e isolamento delle proprietà private dei condomini dallo spazio esterno in comune.
Con una sentenza emessa dal Tribunale di Milano (sentenza 12037, sezione 13°, del 01-10-2013) i giudici hanno stabilito che se da un lato, al fine di una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, può essere consentito realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento , vi è anche da contemperare il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l’estetica dello stabile anche se che si tratti di edifici di non particolare pregio artistico.