Condizionatori ed estetica condominiale

Un condizionatore installato sul muro perimetrale non compromette l’estetica del complesso condominiale se l’ingombro causato dalla macchina moto-condensante è minimo.

Anche il condizionatore infatti deve sottostare a delle regole che disciplinano la sua installazione, al fine di tutelare il decoro architettonico dell’edificio in cui avviene l’installazione e il diritto di uso della parte comune da parte dei condomini.

A seconda della grandezza della macchina moto-condensante è importante adottare alcune precauzioni, soprattutto per quanto riguarda le modalità di installazione.

L’unità esterna del condizionatore può essere installata su un balcone o un terrazzo privato, ma anche sulle parti comuni di un edificio condominiale, purché non ne comprometta la destinazione o limiti l’uso della parte agli altri condomini.

Per capire quando effettivamente l‘installazione è a norma, ci sono delle specifiche normative che esplicitano quando si impedisce il pari uso e quando si altera la destinazione della parte in comune.

In particolare, l’alterazione della destinazione avviene nel momento in cui l’installazione del condizionatore rende impossibile o pregiudica in maniera rilevante la funzione e lo scopo originario della parte in comune.

I climatizzatori installati sul muro comune del condominio non risultano problematici se l’ingombro dell’impianto risulta minimo e se l’unità esterna non pregiudica la sicurezza e il decoro dell’edificio.

Infine, l’impianto di condizionamento non deve alterare la funzione di sostegno del muro in comune, di delimitazione perimetrale e di protezione e isolamento delle proprietà private dei condomini dallo spazio esterno in comune.

Con una sentenza emessa dal Tribunale di Milano (sentenza  12037, sezione 13°, del 01-10-2013) i giudici hanno stabilito che se da un   lato, al fine di una piena utilizzazione della propria unità  immobiliare, può  essere consentito realizzare un impianto di condizionamento  nel proprio  appartamento , vi è anche da contemperare il diritto di tutti i  condomini a non  vedere danneggiato il decoro e l’estetica dello stabile anche  se che si tratti  di edifici di non particolare pregio artistico.

 

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