Contabilizzazione del calore, guida del CNI su come certificare l’esonero

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha pubblicato le linee guida su come certificare l’esonero dall’obbligo di contabilizzazione del calore.

La nuova regolamentazione sull’efficienza energetica prevede alcune eccezioni sull’obbligo di installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore nei condomini. In questi si rende però necessario far redigere ad un tecnico specializzato una relazione che certifichi l’esonero.

Il termine entro il quale installare i sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini con impianti centralizzati è stato rinviato a giugno 2017. Rimangono però alcuni casi in cui i proprietari di appartamenti possono non installare valvole e contabilizzatori del calore.

Data la scarsa chiarezza sul tema il CNI ha redatto le linee guida per dare maggiore omogeneità alle valutazioni tecnico-economiche. Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato sul proprio sito un documento che fornisce supporto ai professionisti nella stesura della documentazione.

La guida approfondisce l’articolo 9 del Dlgs 141/2016, che ha modificato il Dlgs 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE. Illustra poi nel dettaglio come redigere le relazioni tecniche esimenti e la relazione tecnica asseverata. Il documento redatto dagli Ingegneri spiega come applicare la norma UNI EN 15459. Una mancata o non corretta applicazione della norma espone i proprietari delle unità immobiliari e i tecnici firmatari della perizia.

La normativa esclude dall’obbligo i condomini e gli immobili con impianti di riscaldamento autonomi, e i casi in cui non sia possibile eseguire l’adeguamento a causa della presenza di importanti problemi tecnici. In questi casi i condomini avranno la possibilità di scegliere tra un sistema a scala unitaria o a scala prodotto.

Un’altra eccezione prevista dal DLgs 141/2016 è il caso in cui con l’installazione di ripartitori o termovalvole installati sui singoli termosifoni, non comporti un effettivo risparmio energetico ed economico. In questo caso il proprietario dell’immobile dovrà far redigere a un tecnico, incaricato dall’assemblea condominiale, una relazione sull’inapplicabilità della misura.

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