Contabilizzazione del calore: nuovi chiarimenti su detrazioni

Arriva dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione per fare chiarezza sulle spese che possono rientrare tra quelle ammesse alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie.

Come noto, entro il 31 dicembre 2016 in tutti i condomini devono essere obbligatoriamente installati dei sistemi per misurare il consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari, ma vi erano alcuni dubbi da sciogliere.

Con la circolare n. 18/E del 6 maggio, l’Agenzia intende rispondere ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore e chiarire in quale misura sono agevolabili le spese per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione.

Per quanto riguarda la detrazione per l’efficienza energetica, è possibile accedere all’Ecobonus del 65% solo nel caso in cui l’installazione dei dispositivi avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Il limite di spesa detraibile (per ogni contribuente) in questo caso è pari a 30.000 euro.

Qualora i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore venissero installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di riscaldamento, o nel caso in cui questo dovesse essere sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per accedere all’Ecobonus del 65%, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, per un importo massimo di 96.000 euro.

Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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