Arriva dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione per fare chiarezza sulle spese che possono rientrare tra quelle ammesse alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie.
Come noto, entro il 31 dicembre 2016 in tutti i condomini devono essere obbligatoriamente installati dei sistemi per misurare il consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari, ma vi erano alcuni dubbi da sciogliere.
Con la circolare n. 18/E del 6 maggio, l’Agenzia intende rispondere ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore e chiarire in quale misura sono agevolabili le spese per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione.
Per quanto riguarda la detrazione per l’efficienza energetica, è possibile accedere all’Ecobonus del 65% solo nel caso in cui l’installazione dei dispositivi avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Il limite di spesa detraibile (per ogni contribuente) in questo caso è pari a 30.000 euro.
Qualora i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore venissero installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di riscaldamento, o nel caso in cui questo dovesse essere sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per accedere all’Ecobonus del 65%, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, per un importo massimo di 96.000 euro.
Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.