Hanno diritto alla detrazione del 65% sul risparmio energetico tutti i titolari di redditi soggetti ad IRPEF/IRES in possesso di un immobile.
L’agevolazione fiscale del 65% sul risparmio energetico prevede una serie di detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES in caso di interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici esistenti, a prescindere dalla categoria catastale.
Rispetto alle ristrutturazioni edilizie, che hanno diritto a una detrazione del 50% sull’IRPEF, la detrazione sul risparmio energetico è possibile sull’IRPEF o sull’IRES, ed è a beneficio tanto delle persone fisiche, quanto delle società private.
Inoltre, la detrazione per ristrutturazione è applicabile solo in caso di interventi su abitazioni o parti comuni di strutture condominiali esistenti e loro pertinenze.
L’agevolazione per efficientamento energetico si estende invece a qualsiasi categoria catastale degli edifici esistenti.
Questo determina un raggio di applicabilità molto vasto, considerando inoltre la possibilità di richiesta anche da parte dei contribuenti non residenti nel territorio dello Stato (è sufficiente che questi detengano l’abitazione e che prendano carico delle spese).
Tra i cittadini ammessi alle agevolazioni sul risparmio energetico ci sono quindi: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale i contribuenti che conseguono reddito di impresa; le associazioni tra professionisti.
Anche i titolari di un diritto immobiliare, i condomini, gli inquilini, i promissari acquirenti e i commodari fanno parte delle persone fisiche che possono richiedere la detrazione fiscale del 65%.
Infine, i familiari conviventi del detentore della struttura edilizia oggetto di intervento di efficientamento energetico possono beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui sostengano le spese (con fatture intestate a loro nome) e se lo stato di convivenza era presente già prima dell’inizio dei lavori.