Tra gli interventi detraibili non è ancora applicabile l’integrazione di un impianto di riscaldamento esistente, ma solo di sostituzione con una nuova unità più efficiente, come le pompe di calore.
Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) illustra nelle nuove Faq l’applicabilità delle detrazione per gli impianti di riscaldamento residenziali.
Le agevolazioni fiscali al 65% sono ammesse solo nel caso si sostituzione di un impianto di riscaldamento a gas con un sistema di climatizzazione ad alta efficienza energetica.
Per usufruire delle detrazioni Irpef si devono quindi sostituire completamente i termosifoni o gli impianti a gas con sistemi geotermici a bassa entalpia o con pompe di calore.
Non è ammessa l’integrazione delle pompe di calore a impianti preesistenti, fatta eccezione per gli interventi di sostituzione di un’unità esterna di condizionamento con un’altra unità più efficiente. In quest’ultimo caso è possibile usufruire delle agevolazioni del 65% distribuite in dieci anni.
Secondo il DM 19 febbraio 2007 della Legge di Stabilità, tali incentivi sono destinati solo agli impianti di riscaldamento invernale e verranno prorogati per tutto il 2014, mentre nel 2015 si passerà dal 65% al 50% e nel 2016 al 46%.
Sono detraibili tutti gli interventi di sostituzione di sistemi di riscaldamento con impianti forniti di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o con sistemi geotermici a bassa entalpia.
La sostituzione non può essere parziale, mentre ogni unità esterna dell’impianto di condizionamento può essere assimilata al generatore di calore e godere quindi delle agevolazioni previste.