In caso di distacco dal riscaldamento centralizzato condominiale, è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali solo se si installa un nuovo impianto.
Le utenze condominiali che si distaccano dal riscaldamento centralizzato per installare un sistema autonomo, possono usufruire delle agevolazioni Irpef.
Tuttavia, tali agevolazioni sono applicabili solo per le nuove installazioni che seguono il distacco.
La possibilità di separare un appartamento dal riscaldamento centralizzato è possibile in base alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, purché tale cambiamento non provochi aggravi di spesa o squilibri di funzionamento per gli altri inquilini.
Nel caso in cui il distacco segua un intervento di riqualificazione energetica, quindi in caso di acquisto di un nuovo impianto di riscaldamento efficiente, l’utente del condominio avrà diritto alle agevolazioni fiscali al 50%.
Infatti, tra gli interventi soggetti allo sconto Irpef ci sono anche le sostituzioni di vecchie caldaie con caldaie a condensazione e di radiatori tradizionali con impianti di riscaldamento finalizzati al risparmio energetico.
Queste agevolazioni fiscali sono individuate nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, e possono essere richieste dopo aver acquisito la documentazione necessaria ad attestare il conseguimento del risparmio energetico (la cosiddetta dichiarazione di conformità).
Quindi, il distacco dall’riscaldamento centralizzato condominiale non è di per sé agevolabile con le detrazioni fiscali.
Per poter usufruire del bonus Irpef al 50% l’utente che attua il distacco deve seguire lo stesso iter di tutti gli altri interventi finalizzati all’efficientamento energetico.
Dovranno quindi essere pagate le spese con bonifico parlante con causale del versamento, indicando codice fiscale del soggetto pagante e quello del beneficiario del pagamento, secondo l’articolo 16 – bis del Dpr 917/1986.