La legge sulle ”Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” ha stabilito che è possibile il distacco dell’impianto di riscaldamento centralizzato, se non si creano squilibri nel funzionamento.
Secondo la legge del 11 dicembre 2012, n. 220 recante ”Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è possibile il distacco dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento centralizzato nei condomini.
Se il distacco non comporta squilibri di funzionamento notevoli o aggravi di spesa per gli altri condomini, il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
Quindi, secondo la legge, le condizioni per cui è ammesso il distacco nel condominio sono due: l’assenza di squilibri di funzionamento e l’assenza di aggravi di spesa. In caso contrario non sarà possibile l’autonomia dal sistema centralizzato.
Per quanto riguarda l’equilibro di funzionamento, il Dpr n. 412 del 1993 ha stabilito che la temperatura ideale per un impianto di riscaldamento centralizzato è di 20 gradi.
Per mantenere l’equilibrio di funzionamento il distacco non deve alterare questa temperatura, con una tolleranza in eccesso di 2 gradi.
Per attivare l’azione il condomino deve provare con un’apposita perizia, redatta da un tecnico o professionista abilitato, che il distacco non provoca una squilibrio termico del riscaldamento condominiale.
La perizia deve fornire anche le informazioni documentabili riguardanti lo stato dei consumi dell’impianto centralizzato e i consumi previsti dal tecnico dopo il distacco.
Se l’operazione di distacco non conferma la perizia e produce squilibri nel funzionamento o gravi di spesa, il condomino dovrà provvedere al riallaccio al sistema centralizzato.
La riforma stabilisce inoltre che il condomino che ha eseguito il distacco dovrà in ogni caso partecipare alle spese di manutenzione e di messa in norma dell’impianto centralizzato condominiale.