Ecobonus anche per gli immobili in affitto a terzi

L’ecobonus è valido anche per spese sostenute per immobili in affitto a terzi.

Un’azienda di Sondrio ha visto accogliere il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate che esigeva la restituzione dell’ecobonus per i lavori di riqualificazione energetica svolti. L’edificio oggetto dei lavori era accatastato come civile abitazione e non come immobile di tipo strumentale all’attività imprenditoriale.

Secondo la Commissione tributaria di Sondrio la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica riguarda anche le spese sostenute dalle imprese su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. L’ecobonus vale anche quindi per le spese sostenute dalle aziende su immobili di loro proprietà e concessi in locazione a terzi. Per questo motivo i giudici hanno accolto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio la Commissione tributaria cita l’art. 2 del DM 19/02/2007. Questo articolo estende infatti l’agevolazione “ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi… sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti”.

I giudici chiariscono inoltre che non sono previsti “eventuali strumentalità del bene o situazioni ostative concernenti immobili destinati alla vendita o alla locazione”.

La sentenza afferma che la detrazione spetta sulle spese sostenute per il risparmio energetico su immobili di proprietà, anche se concessi in locazione a terzi. Secondo la Commissioni la normativa vigente non pone alcun limite al riguardo.

Secondo i giudici non avrebbe alcun senso negare l’agevolazione ad un soggetto che, per i propri obiettivi sociali, investe in fabbricati per porli sul mercato. La normativa intende infatti al contrario agevolare il miglioramento della resa termica degli edifici.

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