Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano conferma che è possibile beneficiare della detrazione al 65% anche senza comunicazione all’Enea.
L’omissione della comunicazione telematica all’Enea da parte del contribuente in caso di interventi di riqualificazione energetica non pregiudica la richiesta di detrazione fiscale al 65%.
A stabilirlo una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (n.853/2015). Il regolamento prevede che, fino al 31 dicembre 2015, è possibile fare richiesta per le detrazioni previo invio della documentazione necessaria.
Entro 90 giorni dalla fine lavori, i documenti richiesti devono essere inviati a Enea attraverso il portale www.acs.enea.it ed esibiti nel corso dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria di Milano, il mancato invio della documentazione non può pregiudicare la fruizione della detrazione al 65% se il contribuente abbia inserito nella dichiarazione dei redditi le spese per gli interventi.
Quindi, nel caso in cui ci sia una dimostrazione che i lavori di riqualificazione energetica siano stati effettivamente eseguiti, l’esibizione della ricevuta Enea non compromette l’ecobonus.
La comunicazione telematica all’Enea è stata considerata quale una pratica formale che può comportare al massimo a una sanzione amministrativa.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.21/E del 23 aprile 2010 al paragrafo 3.7 è infatti sottolineato come “errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA” possono essere rettificati dal consumatore, per correggere eventuali errori e omissioni.
Tuttavia, la comunicazione di rettifica deve essere inviata obbligatoriamente entro il termine della dichiarazione dei redditi.