Scatta a settembre il via libera per inviare all’Enea i documenti per l’ Ecobonus sugli interventi alle parti comuni dei condomini.
Enea ha pubblicato un vademecum aggiornato al 10 luglio 2017 per l’ Ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che possono accedere alle detrazioni fiscali del 70% o del 75%.
La detrazione per le parti comuni dei condomìni è fruibile per le spese sostenute da inizio 2017 a fine 2021. La relativa documentazione potrà essere inviata all’Enea direttamente online tramite il portale http://finanziaria2017.enea.it, a partire dal 15 settembre 2017. Il rimborso avviene in dieci anni.
La guida illustra i requisiti generali che l’immobile deve possedere per usufruire delle detrazioni e i requisiti tecnici specifici dell’intervento. Vengono inoltre elencate le altre opere agevolabili e la documentazione da trasmettere all’Enea e quella da conservare.
Gli interventi che rientrano nell’Ecobonus sono:
- Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (detrazione del 70%);
- interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Questi devono soddisfare la qualità media riportata nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DLGS 26/06/2015 (detrazione del 75%).
Possono usufruire dell’Ecobonus:
- coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti;
- è possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni optare per la cessione del credito.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare di spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Alla data della richiesta di detrazione l’immobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Deve inoltre essere dotato di impianto di riscaldamento secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni. I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati da tecnici abilitati attraverso l’attestato di prestazione energetica.
Al seguente link è possibile consultare il Vademecum.