Il fotovoltaico è un “bene mobile”: ammortamento al 9%

Nuove sul fronte superammortamento con un bonus del 40% anche per il fotovoltaico. Analogamente alla norma sugli imbullonati, infatti, la Circolare 4/E/2017 afferma che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico è (di nuovo) un “bene mobile” e viene, pertanto, ammortizzato al 9%, da cui consegue che anche questo bene possa usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40%.

La questione del fotovoltaico in tema di ammortamento ha avuto interpretazioni, e, quindi, percentuali, alterne nel corso degli anni da parte dell’Agenzia delle Entrate: se, infatti, una prima circolare (46/E/2007) definisce l’impianto fotovoltaico un bene mobile definendo la percentuale di ammortamento al 9%, confermata poi dalle circolari 38/E/2008 e 38/E/2010, l’Agenzia cambia radicalmente la sua interpretazione con la successiva circolare (36/E del 19 dicembre 2013), in cui l’impianto viene definito, fatta eccezione per quelli di modeste dimensioni, un bene immobile della categoria “fabbricati destinati all’industria”, con conseguente percentuale di ammortamento al 4%.

 

Nella circolare relativa al superammortamento, poi, l’Agenzia delle Entrate trae spunto dalla recente normativa in materia di imbullonati, secondo la quale la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E considera suolo e costruzioni e non gli impianti deputati a uno specifico processo produttivo.

 

Segue, poi, la circolare 2/E del 1° febbraio 2016 che specifica chiaramente che l’impianto fotovoltaico è tra gli elementi non contemplati nella stima catastale di un immobile, diversamente da suolo, locali tecnici ed eventuali recinzioni. Di conseguenza, le componenti impiantistiche escluse dalla rendita catastale degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici ed eolici non possono essere considerate beni immobili ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento, che sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari al 4%, mentre sulle parti impiantistiche la percentuale applicabile sarà del 9%.

 

La recente circolare 4/E/2017 sancisce, quindi, il diritto delle imprese al superammortamento, ove presenti i requisiti, sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, essendo queste considerate “beni mobili”, con conseguente quota di ammortamento del 9%.

L.S.

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