Fotovoltaico e imposizione fiscale

L’Agenzia delle Entrate diffonde la circolare 36/2013 per fare luce sui nuovi provvedimenti emessi in materia di fotovoltaico ed energie alternative.

L’obbligo di accatastamento dipende dalla dimensione delle installazioni e dalla capacità dell’impianto fotovoltaico di produrre un reddito rilevante.

 

Il fotovoltaico non è soggetto di autonomo accatastamento se incrementa il valore capitale o la redditività dell’edificio di almeno il 15%, o nel caso di centrali produttrici di energia elettrica autonomamente censibili in categoria D/1 oppure D/10.

Non è necessaria l’iscrizione al Catasto quando la potenzia nominale non è superiore a 3 chilowatt per ciascuna unità immobiliare alimentata dall’impianto, nel caso di installazioni al suolo con volume inferiore a 150 metri cubi e quando la potenza nominale complessiva non supera di 3 volta le unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Agli impianti fotovoltaici va applicata l’aliquota del 4%, del 9% per i sistemi qualificati come beni mobili, mente se gli impianti sono integrati alle unità immobiliari i costi vengono ulteriormente ammortizzati.

L’aliquota al 10% va invece applicata per le reti di distribuzione calore-energia ed energia elettrica da fonte fotovoltaica o eolica; per i beni nell’ultima fase di commercializzazione; in caso di cessione delle singole parti che compongono i sistemi ad energia solare; per i beni acquistati per essere impiegati nella costruzione dell’impianto; e infine per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per realizzare impianti fotovoltaici.

L’imposta fissa al 3% è destinata alla cessione per i beni mobili, mentre per quelli immobili si applica anche l’imposta ipotecaria e catastale.

 

L’imposta di registro è al 7% nel 2013 e al 9% nel 2014 in caso di esenzione IVA, l’imposta ipotecaria è al 2% e quella catastale al 1% nel 2013, mentre dal 2014 sarà 50 euro ciascuna.

 

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