Con l’arrivo dell’inverno si avvicina il momento dell’accensione del riscaldamento nelle case e nelle aziende. Dal 15 ottobre infatti, in alcune province del Nord, si potranno accendere i termosifoni.
Prima di far ripartire la caldaia è opportuno però effettuare un controllo di manutenzione e un controllo delle emissioni, in modo da garantire la piena funzionalità degli impianti e la loro conformità rispetto ai fumi di combustione.
La manutenzione delle caldaie e qualsiasi altro intervento sugli impianti deve essere innanzitutto affidata ad un professionista competente e abilitato, che dovrà riportare sul libretto d’impianto ogni intervento.
La periodicità dei controlli però non è uniforme su tutto il territorio italiano. La maggior parte delle Regioni si è ormai uniformata alle disposizioni nazionali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, ma alcune amministrazioni hanno invece un calendario differente. Il decreto obbliga ad eseguire il controllo dei fumi ogni 2 anni per potenze inferiori ai 35 kW, ogni anno per gli impianti di potenza dai 35 kW ai 116 kW.
Le Regioni che non seguono le indicazioni nazionali contenute nel DPR n. 74/2013 sono Sicilia, Umbria, Marche, Toscana e Liguria.
In Sicilia per gli impianti di riscaldamento domestico o dei condomini con potenza tra i 10 e i 100 kW il controllo è obbligatorio ogni 4 anni (ogni 2 per gli impianti di potenza superiori ai 100 kW).
Il controllo dei fumi in Liguria è obbligatorio ogni 4 anni per gli impianti installati tra i 10 e i 35 kW se la caldaia ha meno di 15 anni e ogni 2 anni se ne ha di più (gli impianti tra i 35 e i 100 kW devono essere controllati ogni 4 anni se hanno meno di 15 anni e ogni 2 in caso contrario).
L’amministrazione territoriale nelle Marche dispone controlli quadriennali per gli impianti domestici e condominiali con potenza compresa tra i 10 e i 100 kW, controlli biennali per quelli di potenza maggiore. In Toscana il controllo per le caldaie tra i 10 e i 100 kW è obbligatorio ogni 4 anni per gli impianti installati in locali non adibiti a uso residenziale e con meno di 8 anni, per quelli ad uso residenziale e con più di 8 anni, con potenza tra i 10 e i 35 kW, il controllo deve essere effettuato con cadenza biennale.
Ultimo tra i casi di autonomia l’Umbria, dove le caldaie di abitazioni o condomini con potenza tra 10 e 100 kW devono essere controllate ogni 4 anni, ogni 2 gli impianti con potenza superiore ai 100 kW.