Riqualificazione hotel Ecobonus cumulabile con super ammortamento

Confermata la possibilità di cumulare le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione negli hotel con il super ammortamento.

Con la Circolare 118/E l’Agenzia delle Entrate stabilisce che gli alberghi possono cumulare il credito di imposta per i lavori di riqualificazione con il cosiddetto super ammortamento, anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili.

L’Agenzia era stata chiamata a intervenire a causa del decreto del 7 maggio 2015. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto stabiliva che il super ammortamento era “alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul divieto di cumulo contenuto nel decreto. Questo infatti delimita l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. Precisa quali sono gli interventi che rientrano ammissibili tra quelli di:

  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica.

Per questi interventi è disposta l’alternatività e la non cumulabilità del bonus con altre agevolazioni di natura fiscale già in vigore nel maggio 2015. Questi non devono avere gli stessi costi. In questo modo si impedisce la possibilità di moltiplicare indebitamente i bonus.

Il divieto non è valido nel caso del super ammortamento. Questa misura infatti degli obiettivi diversi rispetto a quelli del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. E’ stata introdotta al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del “parco beni strumentali”.

Il super ammortamento è una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Questa agevolazione è valida solamente ai fini delle imposte sui redditi

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione coadiuvata dal competente Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha espresso quindi parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, qualora le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente coincidere.

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