Risposta dell’esperto sull’attribuzione del pagamento per la manutenzione della caldaia al locatore o all’affittuario in caso di riscaldamento autonomo in condominio o in abitazione privata.
Una questione spinosa e molto dibattuta che riguarda la manutenzione e la riparazione della caldaia è a chi devono essere attribuite le spese delle operazioni obbligatorie per legge.
Parliamo dei casi di controversie tra inquilini affittuari di un appartamento e proprietari dell’appartamento dotato di caldaia utilizzata per fornire riscaldamento autonomo.
A rispondere alla domanda spinosa é Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare.
La questione posta è relativa a due tipologie diverse di manutenzione. Nel primo caso si tratta di decalcificazione mediante lavaggio dello scambiatore della caldaia, nel secondo caso si tratta di sostituzione dello scambiatore di calore della caldaia.
Parliamo quindi di due interventi di diversa tipologia, che riguardano rispettivamente una pulizia periodica dell’impianto di riscaldamento autonomo e di una sostituzione dovuta a un guasto o a un malfunzionamento della caldaia domestica.
Pur trattandosi di una questione controversa, la confederazione afferma che, per quanto riguarda la ripartizione del pagamento tra proprietario dell’appartamento e inquilino, tutte le spese relative alla manutenzione della caldaia autonoma devono essere considerate come a carico del locatore e cioè della parte contrattuale che concede il bene e quindi l’appartamento in locazione.
In effetti basta semplicemente consultare il Codice Civile per trovare una risposta rapida e inequivocabile:
L’onere della sostituzione della caldaia rientra tra gli obblighi del proprietario, ai sensi dell’articolo 1621 del codice civile:
E infatti l’art. 1621 del codice civile relativo alle Riparazioni specifica chiaramente che:
“Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario”.
La sostituzione della caldaia ovvero di parti della stessa è considerata un’innovazione, ossia una riparazione straordinaria, ai sensi della norma suddetta. Se poi non bastasse, l’articolo 1576, peraltro spesso indicato nel contratto di locazione, relativo al Mantenimento della cosa in buono stato locativo, recita che:
“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
In maniera inequivocabile, possiamo quindi concludere che sia le spese relative alla manutenzione ordinaria che quelle relative alle riparazioni straordinarie sono a carico del locatore o proprietario.
Quest’ultimo dovrà infatti provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento dell’appartamento affittato.