Il beneficio spetta, quindi, anche a chi già possiede una Prima casa ma la vuole “sostituire”, a patto che venda la vecchia residenza entro un anno dalla compravendita della nuova (mentre in passato vendita del “vecchio” e acquisto del nuovo dovevano coincidere).In tal caso, l’acquirente può accedere a un credito di imposta pari all’imposta di registro versata per l’atto di acquisto o all’Iva pagata in occasione del primo acquisto agevolato.
Qualora tale credito sia superiore, e quindi non venga utilizzato interamente, alle spese legate alla nuova imposta di registro -o per le imposte catastali e ipotecarie, la parte restante può essere scaricata nella prima dichiarazione dei redditi utile, comportando una riduzione dell’Irpef.
Inoltre, chi compra una Prima casa può accedere agli stessi sgravi anche per un acquisto di pertinenze -quali box o cantine- successivo all’atto di registrazione della casa.
Anche in questo caso, l’agevolazione sarà riconosciuta a patto che al rogito in questione sia indicato il “vincolo pertinenziale”, che evidenzi una “vicinanza ragionevole” tra la pertinenza che si sta acquistando e la Prima casa.
Sono esclusi, invece, dalle agevolazioni sulla Prima casa gli immobili “di lusso”, ovvero quelli accatastati nelle categorie A1, A8 o A9.
Inoltre, per usufruire dello sgravio, l’acquirente deve avere o richiedere la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto e che l’acquirente non sia titolare o co-titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa situata nello stesso Comune.
Si perde, invece, il diritto alle agevolazioni Prima casa se la “vecchia” viene venduta o donata nei cinque anni successivi all’acquisto della nuova o se non se ne acquista una nuova entro un anno. Anche dichiarare il falso o non cambiare la residenza entro i termini stabiliti comportano la perdita del beneficio e il versamento del differenziale d’imposta dovuto, gli interessi legali e una sanzione del 30%.
Per questo, qualora ad esempio non si riesca a spostare la residenza entro 18mesi dal rogito è opportuno presentare un’istanza di rinuncia al beneficio.
Guida dell’Agenzia delle Entrate qui.
L.S.