Schermature e caldaie: quando sono detraibili

E’ possibile applicare le detrazioni fiscali del 65% per le caldaie a biomassa e per le schermature oscuranti non sono esposte a Nord.

Il Vademecum di ENEA chiarisce i requisiti tecnici necessari alle caldaie a biomassa e alle schermature solari per usufruire degli ecobonus del 65%.

Sono detraibili tutte le schermature solari installate in modo solido, ma con possibilità di apertura e chiusura, su una superficie vetrata.

L’applicazione delle schermature oscuranti può essere all’esterno all’interno o integrata al vetro, anche in combinazioni con vetrate autonome, purché le schermature siano definite “tecniche”.

Se per le chiusure oscuranti, come tapparelle e persiane, la detrazione fiscale è valida per tutti gli orientamenti, per le schermature non combinate a vetrate (come le tende esterne), non sono soggette a ecobonus quelle con orientamento a Nord.

In caso la schermatura solare detraibile, l’allegato F di ENEA, alla voce “Risparmio energetico stimato [kWh]” deve essere inserito il valore “zero”.

Per quanto riguarda invece le caldaie a biomassa, queste devono avere un rendimento nominle minimo non inferiore all’85% e appartenere a una delle classi indicate nel Vademecum ENEA.

Infine, è necessario che le caldaie siano conformi alle alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato e che rispettino le direttive locali per i generatori e la biomassa.

E’ possibile richiedere la detrazione fiscale al 65% anche per le operazioni di smontaggio o dimissione del sistema di condizionamento esistente per sostituirlo con un nuovo impianto a biomassa o ad alta efficienza energetica.

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