Vincoli all’installazione del condizionatore

Prima di installare un condizionatore d’aria in condominio si deve tenere in considerazione la possibilità di deturpare l’estetica condominiale e di causare disagio per il rumore prodotto dal motore.

 

L’installazione di un impianto di condizionatore è spesso motivo di dispute condominiali a causa dell’ingombro generato dall’unità esterna e del rumore prodotto dal motore.

 

Nella facciata perimetrale che coincide con la proprietà esclusiva del singolo condomino, è possibile istallare un condizionatore senza l’approvazione dell’assemblea.

 

Questa norma però non vale se il regolamento condominiale non ne permette l’installazione o se si tratta di palazzi d’interesse storico-artistico.

 

In quest’ultimo caso l’autorizzazione deve essere richiesta dall’ufficio provinciale della sovraintendenza.

 

Il danno al decoro si produce quando l’installazione del condizionatore viola in modo inequivocabile l’estetica dell’edificio, tanto da fargli perdere il valore economico.

 

Prima di acquistare un sistema per la climatizzazione dell’aria è quindi necessario valutare se l‘installazione pregiudica l’estetica dell’edificio e se il regolamento condominiale vieta o disciplina esplicitamente questo tipo di lavori.

 

la cassazione ha infatti sancito definitivamente il divieto di deturpare edifici di valore artistico e architettonico con la seguente sentenza:

 

Cass. Civ. 22.08.2003 n.12343 – L’installazione di condizionatori d’aria e il decoro architettonico.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto che, in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori d’aria, pur trattandosi di modificazione consentita ex art. 1102 1° comma c.c. (cfr Cass. 3084/94), trovi applicazione analogica il divieto di alterare il decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art.1120 2° comma c.c..
 Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio economico (così anche Cass. 9717/97). Inoltre, trattandosi – nel caso di specie – di installazione su parete esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto che il condizionatore sia stato installato su una facciata che non prospetta sulla strada pubblica.
 Il giudizio sulla lesione o meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente dalle caratteristiche specifiche dell’impianto e dalle modalità con cui esso viene posizionato sulle parti comuni.
 Nel caso di specie, viste le mastodontiche dimensioni del condizionatore fatto installare dai ricorrenti, la Cassazione ha rilevato che la presenza di altri condizionatori installati anteriormente sulla stessa parete esterna, se pure comporta un pregiudizio alla estetica del fabbricato, non vale, però, a legittimare ulteriore aggravio, in considerazione delle misure particolarmente grandi del condizionatore e della sua collocazione vicino alle finestre. 

 

Anche il rumore del motore del condizionatore può considerarsi illegittimo.

 

Si tratta nei casi in cui l’impianto supera la normale tollerabilità, cioè la soglia di rumorosità oltre la quale è possibile richiedere la rimozione del sistema.

 

Nel caso in cui il rumore del motore del condizionatore sia troppo molesto e disturbi gli altri condomini, entra i gioco il reato di disturbo della quiete e del riposo altrui.

 

In questo caso, il rumore deve essere considerato fastidioso da un numero imprecisato di condomini che occupano gli appartamenti in prossimità dell’impianto.

 

Anche su questo tema ha infatti risposto chiaramente la Cassazione stabilendo che:

 

Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.23130/2006 Chi abita in un condominio deve verificare che il proprio impianto di climatizzazione non sia troppo rumoroso, perché in caso di superamento dei limiti imposti dalla legge rischia una condanna per disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 del codice penale è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata; la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, ed i rumori devono essere di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

 

Si rischia infatti una multa se si utilizza un condizionatore rumoroso in condominio.

 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha definitivamente condannato a pagare una multa di 300 euro il proprietario di un impianto di condizionamento d’aria particolarmente rumoroso che aveva arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne, precisando che l’uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ”il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa”   Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34240/2005

 

 

 

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